Nella stragrande maggioranza dei casi, e anche per ovvi motivi quando siamo di fronte ad una madre che allatta al seno, i riposi giornalieri dal lavoro concessi dalla legge italiana per la cura del neonato (ex permessi per allattamento) sono usufruiti dalle mamme e non dai papà nonostante il diritto spetti anche agli uomini da quasi vent’anni.
Qualcosa però pian pianino sta cambiando anche in questo ambito; complice il momento di crisi economica che stiamo vivendo, sempre più coppie valutano la possibilità che sia il padre ad usufruire dei riposi al posto della madre sia per motivi di convenienza economica sia per migliorare l’organizzazione familiare.
Ma è sempre possibile per il padre lavoratore richiedere i riposi?
Innanzitutto è necessario che il padre svolga lavoro dipendente, in quanto in generale i permessi sono garantiti solo ai genitori con rapporto di lavoro subordinato e fino al compimento dell’anno d’età del bambino.
Poi la legge prevede che il lavoratore possa usufruirne, previa domanda preventiva all’INPS, nei casi in cui:
- la mamma non si possa prendere cura del bambino in quanto deceduta o con grave infermità;
- la mamma non può usufruire dei permessi in quanto non ne ha diritto per la tipologia di lavoro che svolge come ad esempio le lavoratrici autonome, libere professioniste,ecc…;
- la mamma lavoratrice dipendente, decide per opportunità di rinunciare al diritto;
- la mamma è casalinga.
Ad eccezione del caso in cui la madre sia deceduta o con grave infermità, il padre può utilizzare i permessi a partire dal giorno successivo la fine del periodo di congedo di maternità della madre (di solito alla fine del terzo mese dopo il parto).
Il padre non può però usufruirne qualora la madre sia in congedo parentale (astensione facoltativa) per lo stesso figlio mentre nel caso inverso cioè padre che usufruisce del congedo parentale, la madre ha diritto di usufruirne.
Il riposo consiste come per le mamme in un ora o due di astensione dal lavoro retribuita (a carico dell’INPS) a seconda che l’orario di lavoro giornaliero del lavoratore sia inferiore o superiore alle 6 ore.
Per i genitori di gemelli i riposi sono raddoppiati e il padre può usufruire delle ore “aggiuntive” anche nei tre mesi dopo il parto in cui la madre gode del congedo di maternità.
Se vi interessa qui potete scaricare il modulo per la domanda dei riposi per allattamento dei papà: sr90. Il modulo va inviato all’INPS e consegnato in copia al datore di lavoro.