Congedi parentali per emergenza COVID-19, i beneficiari e l’importo dell’indennità
Il Decreto Cura Italia prevede diverse misure a sostegno delle famiglie fra cui un congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi.
L’INPS sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Ecco una panoramica di quanto previsto fino ad ora.
CONGEDI PARENTALI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità
alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Chi sono i beneficiari
✓ Lavoratori dipendenti privati
✓ Lavoratori dipendenti Pubblici
✓ Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
Lavoratori dipendenti privati
I Lavoratori dipendenti privati beneficiari delle prestazioni:
Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo
periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione e la contribuzione figurativa.
Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista
dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda
dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
Come fare domanda se sei un lavoratore dipendente privato:
I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova
domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel
congedo di cui trattasi.
I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e,
alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del
congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare
domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla
relativa indennità.
I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che
hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare
domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda
di congedo parentale già in uso.
I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in
corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire
del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui
la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo
anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la
procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del
corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda
di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Come fare domanda se sei un dipendente pubblico
I dipendenti pubblici non devono presentare domande all’INPS. La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
I Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps beneficiari delle prestazioni:
Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti
a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia
di lavoro autonomo svolto
Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.
Come fare domanda se sei un lavoratore autonomo iscritto alle gestioni dell’Inps:
- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la
procedura di domanda di congedo parentale già in uso. - I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda
all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo
anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le
procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del
corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso. - I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
I Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS beneficiari del congedo:
Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come
base di calcolo dell’indennità di maternità.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti
a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito
individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
Come fare domanda se sei un lavoratore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS:
I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la
procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda
all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la
domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure
telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine
del corrente mese di marzo.
I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda
e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con
data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura
telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese
di marzo.
I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
IMPORTANTE:
I congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Fonte: Messaggio INPS 1281 del 20 marzo 2020
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