Bonus baby-sitter per emergenza COVID-19, come funziona
A partire dal 1° Aprile potranno essere presentate le domande per usufruire della prestazione “bonus baby sitting” collegandosi a questa pagina sul sito dell’Inps.
Il bonus baby sitting è una misura di aiuto alle famiglie prevista in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causa emergenza Covid-19 e spetta a chi ha:
- figli di età non superiore ai 12 anni;
- in alternativa al congedo parentale;
- ai dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi.
Quanto spetta e come ottenere l’indennità
Il bonus baby sitter è erogato direttamente dall’INPS previa domanda dell’interessato, tramite il Libretto di famiglia e ha un importo massimo di 600 euro.
Per i lavoratori dipendenti impiegati nei seguenti settori l’importo sale a 1000 euro:
- settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il libretto di famiglia cos’è
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” del sito INPS.
Attraverso il libretto di famiglia possono essere remunerate attività come:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Condizioni particolari per beneficiare del bonus baby sitter
Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, nell’ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
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